1. A coloro che, nelle stragi di cui all'articolo 1, riportarono lesioni personali gravi o gravissime, ovvero patirono l'uccisione del coniuge, del convivente more uxorio o di un genitore, e ai loro eredi, spetta il diritto a un'equa riparazione del danno, nella misura di 25.000 euro per ciascun soggetto avente titolo.
2. Qualora i soggetti beneficiari abbiano già conseguito riparazioni di qualsiasi natura conseguenti agli eventi di cui al comma 1, in forza di altre disposizioni di legge o di provvedimenti giudiziari, l'indennizzo ivi previsto spetta solamente nella misura necessaria a integrare la