Art. 2.
(Beneficiari).

      1. A coloro che, nelle stragi di cui all'articolo 1, riportarono lesioni personali gravi o gravissime, ovvero patirono l'uccisione del coniuge, del convivente more uxorio o di un genitore, e ai loro eredi, spetta il diritto a un'equa riparazione del danno, nella misura di 25.000 euro per ciascun soggetto avente titolo.
      2. Qualora i soggetti beneficiari abbiano già conseguito riparazioni di qualsiasi natura conseguenti agli eventi di cui al comma 1, in forza di altre disposizioni di legge o di provvedimenti giudiziari, l'indennizzo ivi previsto spetta solamente nella misura necessaria a integrare la

 

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somma di 25.000 euro stabilita ai sensi del citato comma 1.
      3. Il conseguimento dell'indennizzo di cui al presente articolo comporta l'estinzione del procedimento eventualmente instaurato ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni.